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Scopertura assicurativa

Riattivazione di un'assicurazione volontaria secondo la LAINF per i lavoratori autonomi e i membri della famiglia impiegati non assicurati obbligatoriamente

Dalla decisione del Tribunale federale del 18 novembre 2025, lo stato di bisogno non si applica più ai casi di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ma solo a quelli di assicurazione volontaria contro gli infortuni.

Per evitare scoperture assicurative ovvero lacune di di copertura nell'ambito di un'assicurazione infortuni volontaria esistente, che possono presentarsi a seguito di risoluzioni contrattuali o cambi di assicuratore, la cassa suppletiva LAINF ha concluso con gli assicuratori aderenti come da art. 68 LAINF una convenzione sulla scopertura assicurativa.

Tale convenzione prevede che gli assicuratori riattivino, su richiesta del contraente e su incarico della cassa suppletiva LAINF, i contratti LAINF che sono stati disdetti o annullati da una delle parti contraenti o che hanno perso validità per una qualsiasi ragione.

Il contraente può presentare la richiesta entro tre anni dalla cessazione del contratto se nel frattempo i suoi dipendenti non sono stati assicurati ai sensi LAINF presso un altro assicuratore.

Per chiedere la riattivazione del contratto con effetto retroattivo, si prega di inviarci il seguente modulo compilato in ogni sua parte.

Si prega di notare che questa possibilità non esiste per l'assicurazione infortuni obbligatoria. In questi casi, è necessario effettuare un'attribuzione secondo le norme vigenti.

La convenzione sulla scopertura assicurativa è consultabile qui. (Collegamento a leggi e regolamenti)

Per dare corso alla richiesta è indispensabile allegare la lettera di disdetta in fondo al presente modulo.

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