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FAQ

L'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF (Legge sull’assicurazione contro gli infortuni) è un'assicurazione obbligatoria per legge che protegge i lavoratori dipendenti dalle perdite economiche a seguito di infortuni o malattie professionali. La LAINF regolamenta le prestazioni e gli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni e garantisce che gli assicurati ricevano assistenza medica e sostegno economico in caso di infortunio o malattia professionale.

Alle domande generali sull’obbligo di assicurazione risponde la vostra cassa di compensazione di riferimento.

In Svizzera, i datori di lavoro sono obbligati per legge ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni. Questo obbligo deriva dalla Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). L'obbligo assicurativo si applica a partire dal primo giorno di lavoro e a prescindere dal fatto che l'impiego sia a tempo determinato o indeterminato. (Eccezione: salario di poco conto − Domanda n. 9)

No. La Cassa suppletiva LAINF non è una compagnia di assicurazioni privata. L’assicurazione contro gli infortuni deve essere stipulata presso una compagnia di assicurazioni privata. L’assicurazione contro gli infortuni non può essere stipulata retroattivamente. Per il periodo per cui non è stata stipulata un’assicurazione contro gli infortuni, la Cassa suppletiva LAINF riscuote un premio sostitutivo (art. 8 del Regolamento amministrativo della Cassa suppletiva LAINF). L’autodichiarazione necessaria a questo scopo può essere compilata sul nostro sito.

L’elenco aggiornato degli assicuratori contro gli infortuni secondo la Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) è consultabile sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/unfallversicherung/uv-versicherer-aufsicht.html

Sì. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni presso una compagnia di assicurazioni privata. (Eccezione: salario di poco conto − Domanda n. 9)

No, perché la copertura infortuni secondo la LAMal (Legge sull’assicurazione di malattia) è pensata per coloro che non svolgono un’attività lucrativa o svolgono un’attività lucrativa indipendente. Nel caso la copertura secondo la LAINF sia obbligatoria ma non venga attivata, se un lavoratore subisce un infortunio la cassa malati non ha obbligo di prestazione. Le cose stanno diversamente se l'assicurazione di malattia per datori di lavoro offre contratti collettivi ai sensi LAINF.

No, l’obbligo di assicurazione è in capo a ogni datore di lavoro. In altre parole, ciascun datore di lavoro deve stipulare individualmente un’assicurazione LAINF per i propri dipendenti.

Se vengono impiegate unicamente persone con un reddito annuo inferiore a CHF 2'300.− (v. art. 14 cpv. 5 LAVS), non è necessario stipulare un’assicurazione LAINF. Tuttavia, non appena un dipendente guadagna più di tale cifra, scatta l'obbligo assicurativo.
In caso di infortunio, la Cassa suppletiva verifica il caso e richiede il pagamento di un premio sostitutivo per un massimo di 5 anni come previsto dall’art. 95 LAINF.
Da tale "esenzione" sono escluse le assunzioni nelle economie domestiche e presso datori di lavoro in campo artistico: in questi casi, tutti i salari a partire dal primo franco sono considerati quale reddito soggetto al pagamento dei premi. Il datore di lavoro deve stipulare una polizza LAINF presso un assicuratore secondo l’art. 68 LAINF.

Per salario di poco conto si intende un reddito annuo inferiore a CHF 2'300.−. Se, ai sensi dell'art. 14 cpv. 5 LAVS, un datore di lavoro impiega unicamente lavoratori con reddito inferiore a CHF 2'300.−, viene riscosso un premio sostitutivo soltanto se si verifica un infortunio assicurato.

Sì. Per le assunzioni domestiche è obbligatoria un’assicurazione LAINF a partire dal primo franco di salario.

Ai sensi dell’art. 34d cpv. 2 lett. 2 OAVS, le persone che lavorano in un’economia domestica sono esonerate dall’obbligo di pagamento dei premi fino al compimento del 25º anno d’età se il salario annuo non eccede i CHF 750.- per datore di lavoro.
In caso di infortunio assicurato durante un’attività svolta per arrotondare la paghetta, del caso si occupa la Cassa suppletiva LAINF come disposto dall’art. 95 cpv. 1bis LAINF. Se si verifica un evento assicurato che viene trattato dalla Cassa suppletiva LAINF, il datore di lavoro deve alla Cassa stessa premi sostitutivi al massimo per gli ultimi cinque anni.

Il salario assicurato massimo nell’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) è attualmente pari a CHF 148'200.-.

Se sul mercato assicurativo svizzero non viene trovato un assuntore del rischio per un determinato rischio (ad es. a causa di una classe di rischio indesiderata), la Cassa suppletiva LAINF ha la possibilità di attribuire questo rischio a un assicuratore per mezzo di una decisione di attribuzione. Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito alla voce Attribuzione.

Se la proposta di stipula assicurativa viene rifiutata da almeno tre compagnie di assicurazioni, la Cassa suppletiva LAINF può emanare una decisione di attribuzione a una compagnia di assicurazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito alla voce Attribuzione.

No. Per garantire una ripartizione dei rischi il più possibile equilibrata, nell’attribuzione si tiene conto in ordine alfabetico degli assicuratori registrati ai sensi dell’art. 68 cpv. 1 lett. a) e c) LAINF.

L’obbligo di assicurazione dell’assicuratore contro gli infortuni destinatario dell’attribuzione inizia il giorno della decisione di attribuzione, anche se l’assicuratore interpone opposizione contro la decisione. Vi preghiamo di mettervi in contatto direttamente con l’assicurazione contro gli infortuni per accelerare l’emissione della polizza.

No, la tariffa dell’assicuratore non è di competenza della Cassa suppletiva LAINF. Quest'ultima effettua unicamente l’attribuzione.

No, l’assicurazione contro gli infortuni non può essere stipulata retroattivamente. Per il periodo per cui non è stata stipulata un’assicurazione contro gli infortuni, la Cassa suppletiva LAINF riscuote un premio sostitutivo (art. 8 del Regolamento amministrativo della Cassa suppletiva LAINF). L’autodichiarazione può essere compilata sul nostro sito.

Sì, a questo proposito vi preghiamo di mettervi in contatto con noi.

Potete richiedere via e-mail una revisione della decisione sul premio. Vi preghiamo di inviarci i conteggi dei salari definitivi. La Cassa suppletiva LAINF provvederà quindi alla correzione.

Per evitare scoperture assicurative nell’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF, su richiesta del contraente gli assicuratori riattivano i contratti LAINF che sono stati disdetti o annullati da una delle parti contraenti oppure hanno perso validità per una qualsiasi ragione. Il contraente può presentare la richiesta entro tre anni dalla cessazione del contratto se nel frattempo i suoi dipendenti non sono stati assicurati ai sensi della LAINF presso un altro assicuratore. Tuttavia, l’assicuratore precedente riattiva retroattivamente il contratto anche se il nuovo assicuratore recede dal contratto stipulato a causa di una dichiarazione di proposta non veritiera. Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito alla voce Scopertura assicurativa.

L’infortunio può essere notificato sul nostro sito. La Cassa suppletiva LAINF fornisce le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortunati che non sono stati assicurati dal loro datore di lavoro e la cui assicurazione non è di competenza della SUVA/INSAI. Della liquidazione dei sinistri si occupa Allianz Suisse su incarico della Cassa suppletiva LAINF. Assuntore del rischio è e rimane la Cassa suppletiva LAINF.

La fattura può essere presentata alla cassa malati specificando che, secondo l’art. 70 cpv. 1 LPGA, è obbligata a fornire la prestazione anticipata finché non sarà chiarita la competenza.

L’assicurazione deve essere stipulata presso una compagnia di assicurazioni privata ai sensi dell’art. 68 LAINF. Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito alla voce ANobAG

I dipendenti che lavorano in Svizzera e il cui datore di lavoro ha sede al di fuori dell'UE/AELS possono sottoscrivere l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per mezzo del seguente accordo.

I lavoratori distaccati in Svizzera non sono soggetti a obbligo assicurativo per il primo anno. Dietro apposita richiesta, questo termine può essere prolungato dalla Cassa suppletiva fino a un massimo di sei anni qualora la copertura assicurativa sia garantita in altro modo.

La fondazione è troppo piccola per poter gestire una propria infrastruttura a costi ragionevoli. Fin dalla sua costituzione, la Cassa suppletiva LAINF viene amministrata da un assicuratore ai sensi dell’art. 68 LAINF: Allianz Suisse. Della liquidazione dei sinistri si occupa Allianz Suisse su incarico della Cassa suppletiva LAINF. Assuntore del rischio ê e rimane la Cassa suppletiva LAINF, che è in ogni momento indipendente e autonoma.

La Cassa suppletiva LAINF è stata costituita ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) sotto forma di fondazione.

L’organo supremo della Cassa suppletiva LAINF è il Consiglio di fondazione. Si tratta di un organo paritetico composto da rappresentanti degli assicuratori e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Allianz Suisse nomina il presidente del Consiglio di fondazione. Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito alla voce "Organizzazione".

La Cassa suppletiva LAINF si finanzia per mezzo dei contributi annui di tutti gli assicuratori ai sensi dell’art. 68 LAINF (in proporzione al volume dei premi netti dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di ciascun assicuratore) e della riscossione dei premi retroattivi dai datori di lavoro morosi.

No, per la LPP è competente la Fondazione istituto collettore LPP.

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Disclaimer

Benché la Cassa suppletiva LAINF ponga la massima attenzione alla correttezza delle informazioni pubblicate, non si assume tuttavia alcuna responsabilità per quanto concerne correttezza, esattezza, aggiornamento, affidabilità e completezza di tali informazioni.